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SCOPI E FINALITA’
Art. 1 – E’ costituita tra gli operatori dipendenti degli Enti e delle Aziende di natura pubblica che erogano servizi assistenziali, sociali, sanitari e della prevenzione all’interno del territorio dell’Area Fiorentina, un’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO” dell’Area Fiorentina, con sede in Firenze, Largo Piero Palagi, 1.
Art. 2 – L’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO assume la figura giuridica dell’Associazione di fatto, non persegue finalità di lucro ed ha quale scopo quello di sviluppare la mutualità, l’attività culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa.
Coerentemente con le finalità mutualistiche di cui sopra l’Associazione, nei limiti e con le compatibilità imposti dai propri bilanci e dalle normative vigenti, può prevedere forme di intervento mutualistico a favore dei soci nella misura e con le modalità previste dal Regolamento sociale.
Art. 3 – L’Assemblea dell’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO può deliberare la costituzione di “Sezioni sociali” nell’ambito dell’Area fiorentina. Tali sezioni, ove costituite, svolgono la loro attività secondo le finalità e le modalità previste dalle normative sociali nel rispetto dei programmi operativi e finanziari deliberati dall’Assemblea dei Soci.
Finalità precipue delle “Sezioni sociali” sono quelle di proporre iniziative e attività specifiche nello spirito delle finalità statutarie.
Art. 4 – Le iniziative di carattere ricreativo, culturale, sportivo e turistico organizzate dall’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO sono destinate ai Soci, ai loro familiari e aperte a tutti i cittadini.
Le attività di carattere mutualistico sono riservate ai Soci e ai familiari a loro carico.

SOCI
Art. 5 – Possono essere soci dell’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO tutti gli operatori, in servizio o collocati a riposo, dipendenti degli Enti e delle Aziende di cui all’art.1 del presente Statuto. I dipendenti collocati a riposo possono rimanere associati purché ne abbiano fatto richiesta scritta entro il primo mese successivo alla data di collocamento a riposo.
Il Socio non può contemporaneamente ricoprire più di una carica sociale.
Art. 6 – La domanda di ammissione a Socio è presentata al Consiglio Direttivo che delibera in merito alla sua ammissibilità nella prima seduta successiva alla data di presentazione della domanda stessa. Al Socio, all’atto della sua ammissione, viene rilasciata la tessera sociale e copia dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione.
Art. 7 – I Soci sono tenuti all’osservanza e al rispetto di quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento e dalle deliberazioni degli Organi sociali e, in particolare, al regolare pagamento delle quote sociali stabilite dall’Assemblea.
Art. 8 – I Soci che si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali, che non ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento o alle deliberazioni degli Organi sociali, o che comunque arrechino danni morali e materiali all’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione da un minimo di due mesi ad un massimo di un anno;
c) radiazione.
Il provvedimento disciplinare di cui alla lettera c) può essere adottato qualora il comportamento e gli atti compiuti dal Socio arrechino rilevanti danni morali e materiali all’Associazione; tale provvedimento può altresì essere adottato qualora il Socio sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati la cui rilevanza ed il cui oggetto danneggino l’immagine e gli interessi dell’Associazione.
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) b) c) sono deliberati dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ( ½ + 1 dei componenti ).
I Soci ammoniti, sospesi o radiati possono ricorrere per iscritto, contro il provvedimento disciplinare loro irrogato, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione loro inviata con lettera Raccomandata A.R.
Il Socio sospeso o decaduto per morosità nel pagamento delle quote sociali può, con domanda scritta e dietro pagamento dei contributi arretrati, essere riammesso all’Associazione con decisione del Consiglio Direttivo e godere dei benefici statutari e regolamentari trascorsi almeno sei mesi dalla data di riammissione a Socio.
Art. 9 – Cessa di essere Socio colui che:
a) presenta domanda di dimissione dal 1° al 30 Settembre di ogni anno solare, con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo;
b) non sia più dipendente delle Aziende, Enti o Servizi di cui all’art.1 per causa diversa dal collocamento a riposo ;
c) in qualità di Socio pensionato non versi la quota associativa entro il 30 Giugno dell’anno di riferimento.
Art. 10 – In nessun caso i Soci possono pretendere la restituzione dell’eventuale quota di partecipazione al fondo comune.

ORGANI
Art. 11 – Sono Organi dell’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO: l’ Assemblea generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e, se nominati, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Comitato dei Probiviri.

ASSEMBLEA
Art. 12 – L’Assemblea generale dei Soci è il massimo Organo deliberante dell’Associazione; essa ha competenza generale su tutto quanto non espressamente riservato, dal presente Statuto, alla competenza degli altri Organi.
Art. 13 – L’Assemblea in particolare:
– approva, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali modifiche da apportare allo Statuto Sociale;
– elegge il Consiglio Direttivo e, qualora lo ritenga opportuno e necessario, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri;
– approva il Conto Consuntivo e il Rendiconto Finanziario;
– approva il programma annuale e pluriennale di attività, iniziative e investimenti ed eventuali interventi straordinari proposto dal Consiglio Direttivo;
– approva, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo delle quote sociali;
– decide i rimborsi a favore dei membri del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori qualora nominati.
– decide sulle eventuali irregolarità gestionali ed amministrative riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori se all’uopo nominato;
– decide in merito all’eventuale proposta di scioglimento dell’Associazione.
Art. 14 – L’Assemblea generale dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del Conto Consuntivo e del Rendiconto Finanziario dell’esercizio precedente o, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno 1/20 dei Soci, ogni qual volta se ne ravvisi l’esigenza.
L’Assemblea è convocata con avviso scritto, contenente il giorno, l’ora, la sede e l’ordine del giorno, che deve essere portato a conoscenza dei Soci, con lettera o mediante manifesti affissi nei luoghi di lavoro, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
Art. 15 – Salvo i casi in cui il presente Statuto preveda maggioranze diverse, l’Assemblea generale dei Soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza (1/2+1) dei Soci ed, in seconda convocazione, che potrà aver luogo trascorsa almeno mezz’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’Assemblea delibera validamente su tutte le questioni poste all’Ordine del Giorno con la maggioranza dei voti dei Soci presenti.
Art. 16 – L’Assemblea elegge fra i presenti il Presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
L’Assemblea delibera di norma con votazione a scrutinio palese; può deliberare a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Soci presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea generale dei Soci che a tale scopo nomina, al proprio interno, un Comitato elettorale, composto da 3 soci, per l’adempimento delle operazioni di voto.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici ) membri e rimane in carica per quattro anni.
Possono essere eletti alla carica di Consigliere anche quei soci che abbiano ricoperto tale incarico in precedenti occasioni.
Il Consiglio Direttivo, per motivi specifici, può assegnare compiti operativi a singoli Consiglieri.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno: il Presidente, il Vice-Presidente, il Cassiere e il Segretario che, oltre a svolgere le funzioni di loro specifica competenza, formano, congiuntamente, il “Comitato Esecutivo” le cui proposte e decisioni devono comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 – Per compiti operativi nei gruppi sociali o in altri organismi creati per specifiche esigenze il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione volontaria anche di cittadini, non dipendenti o ex dipendenti, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di particolari programmi.
Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi membri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Art. 21 – Il Consiglio Direttivo:
– formula i programmi di attività previsti dallo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
– attua le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
– approva, a maggioranza di 2/3 dei suoi membri, il Regolamento sociale e le eventuali modifiche o integrazioni dello stesso;
– delibera sulla proposizione di liti giudiziarie e sulla resistenza in giudizio su liti proposte da terzi;
– approva, entro il 30 Aprile di ogni anno, il Conto Consuntivo e il Rendiconto Finanziario dell’esercizio precedente da presentare all’Assemblea generale dei Soci;
– decide sulla stipulazione di tutti gli atti e i contratti commerciali inerenti le attività sociali;
– cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o messi a disposizione da terzi;
– decide le forme e le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate sul territorio e l’apertura delle proprie attività ricreative, culturali, sociali e sportive alle forze sociali, agli Enti Locali, alle Direzioni aziendali delle strutture afferenti al Servizio Sanitario Nazionale e ai singoli cittadini.
Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare le proprie sedute e le decisioni adottate.
I Consiglieri decadono dalla loro carica qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive oppure per dimissioni volontarie.
In caso di vacanza, durante il quadriennio, di uno o più membri del Consiglio Direttivo, e al fine di garantire la piena funzionalità dell’Organo, il Consiglio stesso delega ad altri Soci, utilizzando l’istituto della cooptazione, la supplenza dei posti resisi vacanti. I Consiglieri così nominati rimangono in carica per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il membro sostituito.
Qualora per decadenza o per cessazione di più Consiglieri il Consiglio Direttivo si trovi nell’impossibilità di esercitare le proprie funzioni si provvede all’elezione di un nuovo Consiglio a norma dell’art.17 del presente Statuto.
Fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere più anziano esercitano l’ordinaria amministrazione e adottano tutti i provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere successivamente ratificati dal nuovo Consiglio nella sua prima seduta.

IL PRESIDENTE
Art. 23 – Il Presidente ha la rappresentanza e la responsabilità giuridica dell’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO. Egli, inoltre:
– convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
– cura l’attuazione delle deliberazioni e delle decisioni del Consiglio Direttivo;
– stipula gli atti inerenti all’attività dell’Associazione;
– adotta, in casi di urgenza, tutti i provvedimenti che si rendano necessari nell’interesse dell’Associazione sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella successiva seduta dello stesso;
– delibera, in casi di urgenza, sulla proposizione di liti giudiziarie e sulla resistenza in giudizio nelle liti proposte da terzi;

IL VICE PRESIDENTE
Art. 24 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento esercitandone, in tal caso, tutti i poteri e le funzioni.
Può essere delegato dal Presidente a compiere singoli atti o funzioni.

IL CASSIERE
Art. 25 – Il Cassiere è responsabile dei controlli relativi alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; queste ultime sono disposte con la firma congiunta del Presidente.
Svolge tutte le mansioni di carattere contabile che gli siano affidate dal Regolamento o da deliberazione del Consiglio Direttivo.
Ha in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione nonché quelli eventualmente messi a disposizione da terzi.
Redige ed aggiorna i registri degli inventari dei beni mobili ed immobili.

IL SEGRETARIO
Art. 26 – Il Segretario è responsabile del funzionamento amministrativo dell’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO.
Propone al Consiglio Direttivo, d’intesa con il Cassiere, i Bilanci Preventivi, i Conti Consuntivi e i Rendiconti Finanziari.
Redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, li sottoscrive insieme al Presidente e ne cura la conservazione e l’archiviazione.
Svolge tutte le mansioni che gli siano affidate dal Regolamento o da deliberazioni del Consiglio Direttivo.

IL COLLEGIO SINDACALE
Art. 27 – Qualora l’Assemblea generale dei Soci, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, decida di procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci Revisori , lo costituisce nel numero di 3 (tre) membri effettivi, più 2 (due) supplenti, cui sono attribuite le seguenti funzioni:
– esercitare il controllo sulle scritture contabili e sulla cassa dell’Associazione:
– esaminare i Bilanci di Previsione, i Conti Consuntivi e i Rendiconti Finanziari predisposti dal Consiglio Direttivo accertandone la regolarità e accompagnandoli con una relazione scritta da presentare all’Assemblea;
– redigere i verbali scritti delle proprie adunanze e delle decisioni adottate;
– partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I membri del Collegio Sindacale sono solidamente responsabili per gli atti del loro ufficio. Per la carica di Sindaco Revisore è ammessa la rielezione.
Il Collegio Sindacale elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario che redige i verbali.

IL COMITATO DEI PROBIVIRI
Art. 28 – Qualora l’Assemblea generale dei Soci, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio Direttivo, decida di procedere alla nomina del Comitato dei Probiviri , lo costituisce nel numero di 3 (tre) membri cui sono attribuite le seguenti funzioni:,
– decidere inappellabilmente su tutte le controversie che possano sorgere tra i Soci e l’Associazione;
– decidere su tutte le questioni la cui decisione sia ad essi demandata dall’Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo;
– redigere e conservare i verbali dei giudizi emessi dal Comitato i quali, firmati da tutti i membri del Comitato stesso, dovranno essere trasmessi al Presidente dell’Associazione.
Il Comitato sceglie al proprio interno il Presidente cui devono pervenire, da parte del Presidente dell’Associazione, le richieste di intervento sulle varie controversie.
Per la validità delle adunanze del Comitato è necessaria la presenza di tutti e tre i membri; le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è obbligato a fornire al Comitato dei Probiviri tutte le notizie e i chiarimenti che si rendano necessari per emettere il giudizio richiesto.
Qualora si verifichino condizioni simili a quelle previste, per il Consiglio Direttivo, dal terzultimo capoverso dell’Art.22, per la sostituzione in caso di decadenza o di dimissioni volontarie di un membro del Comitato si procede con la stessa procedura prevista appunto dal succitato Art. 22.

IL PATRIMONIO
Art. 29 – Il Patrimonio dell’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO è costituito da:
– quote sociali;
– eventuali contributi aziendali;
– proventi derivanti da manifestazioni e da utili di gestione;
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’ Associazione;
– donazioni, elargizioni, lasciti, sia di persone fisiche che di Enti Pubblici e privati, concessi senza condizioni che possano limitare l’autonomia gestionale ed amministrativa dell’Associazione;
– fondi di riserva: ordinario (obbligatorio), straordinari (facoltativi).
Art. 30 – L’eventuale residuo attivo del Conto Consuntivo è destinato, nella misura dell’ 1%, al fondo di riserva ordinario e, in misura da stabilire, a fondi di riserva facoltativi, qualora costituiti.
La quota restante è destinata a:
– finanziamento delle attività di carattere assistenziale e mutualistico a favore dei Soci e dei loro familiari;
– finanziamento delle attività culturali, sportive, turistiche e ricreative;
– acquisto di nuovi impianti e attrezzature;
– ammortamento di impianti e attrezzature.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 31 – L’ASSOCIAZIONE MUTUO SOCCORSO può essere sciolta qualora, per comprovati motivi, si renda impossibile il suo funzionamento o il proseguimento degli scopi e delle finalità statutarie.
La decisione di scioglimento deve essere deliberata dall’Assemblea generale dei Soci, convocata in un’unica seduta e validamente costituita con la presenza di 1/5 dei Soci iscritti e con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
I Soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare a tutti gli effetti, con delega scritta, da altri Soci. Per ogni Socio sono ammesse un massimo di 5 deleghe. Le deleghe presentate concorrono a formare il numero legale richiesto per la validità dell’Assemblea e della votazione.
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta il Consiglio Direttivo in carica ha la facoltà di sottoporre la decisione in merito allo scioglimento dell’Associazione mediante referendum scritto da indire fra tutti i Soci.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell’Associazione, dedotte le passività e gli impegni di spesa già assunti, è devoluto ad organismi associativi, da individuarsi all’atto dello scioglimento, che perseguano scopi e finalità analoghi a quelli previsti dal presente Statuto.

MODIFICA DELLO STATUTO
Art. 32 – Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea generale dei Soci validamente costituita in prima seduta con la presenza della maggioranza (1/2+1) dei Soci iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda seduta, trascorsa almeno mezz’ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I Soci impossibilitati a partecipare possono farsi rappresentare, a tutti gli effetti, con delega scritta da altri Soci. Per ogni Socio sono ammesse un massimo di 5 deleghe. Le deleghe presentate concorrono a formare il numero legale richiesto per la validità dell’Assemblea e della votazione.
Nel caso in cui non si riesca a raggiungere la maggioranza di cui sopra il Consiglio Direttivo in carica avrà la facoltà di sottoporre la decisione in merito alla modifica dello Statuto mediante referendum scritto da indire fra i Soci.

NORMA FINALE
Art. 33 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni riconosciute o non riconosciute.